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Promozione, valorizzazione e diffusione della musica popolare contemporanea toscana
Proposta di legge n.234 del 31/10/2007

d'iniziativa dei consiglieri:
Enzo Brogi, Filippo Fossati, Ambra Giorgi, Bruna Giovannini, Fabiana Angiolini, Mario Lupi, Edoardo Bruno, Andrea Manciulli, Marco Carraresi, Aldo Manetti, Gianluca Parrini, Paolo Marcheschi, Severino Saccardi, Fabrizio Mattei, Alessandro Starnini, Marco Montemagni, Anna Annunziata, Ardelio Pellegrinotti, Carlo Bartoloni, Alessia Petraglia, Daniela Belliti, Rosanna Pugnalini, Maurizio Bianconi, Marco Remaschi, Luca Ciabatti, Mauro Ricci, Pieraldo Ciucchi, Fabio Roggiolani, Diego Ciulli, Monica Sgherri, Nicola Danti, Pier Paolo Tognocchi, Jacopo Maria Ferri
Sommario

Articolo 1 -  Principi
Articolo 2 -  Finalità e oggetto
Articolo 3 -  Forme di intervento
Articolo 4 -  Soggetti attuatori
Articolo 5 -  Commissione  per la musica popolare contemporanea toscana
Articolo 6 -  Funzioni della Regione
Articolo 7 -  Funzioni delle Province
Articolo 8 -  Funzioni dei Comuni
Articolo 9 -  Piano della musica popolare contemporanea toscana
Articolo 10 - Procedure di approvazione e attuazione del Piano della musica popolare contemporanea toscana
Articolo 11 - Progetti di iniziativa regionale
Articolo 12 -  Progetti locali
Articolo 13 - Monitoraggio e valutazione
Articolo14 - Norma finanziaria
Articolo 15 - Norme transitorie e finali

Art. 1
Principi

1. La Regione Toscana riconosce e considera la musica, in tutti i suoi generi e manifestazioni, ed in particolare la musica popolare contemporanea, come strumento fondamentale di crescita umana e culturale, di espressione artistica, mezzo di promozione ed educazione sociale, culturale, di comunicazione, di insostituibile valore sociale e formativo, soprattutto per le giovani generazioni.

2. La Regione Toscana riconosce il valore delle professionalità che operano nel campo della musica e della musica popolare contemporanea toscana in particolare come risorse culturali, economiche e occupazionali.

3. Ai fini della presente legge per musica popolare contemporanea si intende ogni forma di espressione musicale diversa dalla musica lirica, sinfonica o colta. Sono ricompresi nella definizione di musica popolare contemporanea generi musicali come il jazz, il rock, il blues, il pop, il rap, l’hip-hop, il reggae, la musica folcloristica o etnica, l’elettronica.

Art. 2
Finalità e oggetto

1. In attuazione di quanto stabilito dall’articolo 3, comma 2 e all’articolo 4, comma 1, lettere b), n), o), r), s), t) dello Statuto, la presente legge disciplina gli interventi per la promozione e la valorizzazione della musica popolare contemporanea toscana, riconosciuta come fattore determinante per il perseguimento degli obiettivi di crescita civile, culturale, sociale ed economica della Toscana e per lo sviluppo degli ideali di pace, solidarietà, rispetto del pluralismo, accoglienza.

2. Per musica popolare contemporanea toscana si intende la musica di cui al comma 2 dell’articolo 1 realizzata, in una o più fasi del ciclo produttivo-distributivo, in Toscana da soggetti operanti in Toscana.

Art. 3
Forme di intervento

1. La promozione, la valorizzazione e la diffusione della musica popolare contemporanea toscana vengono attuate attraverso le seguenti tipologie di azione, da declinarsi nel piano della musica popolare contemporanea toscana:
a)   interventi educativi nelle scuole di ogni ordine e grado, rivolti a studenti e docenti, per proporre la conoscenza e il valore artistico, sociale e culturale della musica e della musica popolare contemporanea toscana;
b)  interventi di formazione e perfezionamento per musicisti e tecnici del settore;
c) realizzazione di una coordinata e adeguatamente promossa presenza di festival di livello internazionale, finalizzata a stabilire in Toscana esperienze di alto livello della musica popolare contemporanea e a favorire il confronto con le linee di sviluppo della musica a livello nazionale;
d)  incentivazione della presenza della musica popolare contemporanea toscana nell’offerta spettacolare, sia attraverso la presenza nei teatri, sia attraverso il sostegno di spazi, auditorium, sale, clubs, che con continuità e professionalità propongono concerti ed attività musicali;
e)  realizzazione di apposite strutture, o utilizzo, previo adeguamento funzionale, di quelle esistenti, per attività di ricerca e sperimentazione, di prova, di registrazione, di esecuzione ed ascolto, di documentazione della musica popolare contemporanea toscana;
f)  incentivazione alla creazione, su commissione pubblica o privata, della musica popolare contemporanea toscana e alla  sua diffusione, su scala internazionale, nazionale e regionale, mediante esecuzioni dal vivo, canali telematici e radio-televisivi, supporti audio-video e mediante scambi e ospitalità con altre Regioni e Paesi;
g)  creazione di un archivio elettronico, condivisibile in rete, della produzione musicale regionale toscana;
h) promozione dei prodotti musicali e dei musicisti toscani nei circuiti musicali nazionali ed all’estero, anche allo scopo di favorire, con particolare riguardo ai giovani talenti, la condivisione e lo scambio di esperienze;
i)  interventi per facilitare l’acquisto della strumentazione occorrente alla realizzazione di progetti musicali, in particolare di musica popolare contemporanea toscana;
l)  facilitazione della partecipazione dei giovani ai festival musicali attraverso l’offerta di un sistema integrato di riduzione delle spese di ingresso, vitto, alloggio e viaggio;
m)  iniziative volte alla semplificazione delle procedure amministrative relative alla realizzazione della musica popolare contemporanea toscana, in particolare alle esecuzioni dal vivo;
n) creazione, diffusione e tutela di un marchio che contraddistingua le produzioni di musica popolare contemporanea toscana;


2. La Regione promuove la definizione di una legislazione statale e sedi di concertazione tra Stato e Regioni, dirette a valorizzare la musica popolare contemporanea, mediante interventi di semplificazione amministrativa, di compartecipazione finanziaria e di riduzione della tassazione gravante sulle attività inerenti la musica popolare contemporanea.

Art. 4
Soggetti attuatori

1. All’attuazione di quanto previsto all’articolo 3 concorrono i seguenti soggetti:
a) la Regione Toscana;
b) le Province;
c) i Comuni, singoli o associati;
d) la Commissione per la musica popolare contemporanea toscana;
e) le associazioni senza scopo di lucro che abbiano attività  statutariamente  definite rivolte allo sviluppo e all’utilizzo della musica per le finalità di  cui agli articoli 1 e 2;
f) i privati singoli o associati che, in accordo con le finalità e le forme  d’intervento di cui agli articoli 1, 2 e 3, si propongano di contribuire alla  promozione e allo sviluppo della musica popolare contemporanea  toscana attraverso attività di committenza o di compartecipazione alle  spese di ricerca, produzione, esecuzione e diffusione della musica  popolare  contemporanea toscana;
g) le istituzioni accademiche, scolastiche e culturali pubbliche e private  che abbiano tra i propri fini istituzionali o statutari attività inerenti la  promozione, la valorizzazione e la diffusione della musica ed in  particolare della musica popolare contemporanea toscana.


Art. 5
Commissione per la musica popolare contemporanea toscana

1. Ai fini della presente legge è istituita la Commissione per la musica popolare contemporanea toscana quale organo consultivo della Regione.

2. La Commissione fornisce pareri e proposte in ordine alla predisposizione del Piano della musica popolare contemporanea toscana di cui all’articolo 9, alla valutazione dei progetti regionali e locali di cui agli articoli 11 e 12, al monitoraggio e valutazione di cui all’articolo 13.

3. La Commissione è composta da:
a)  cinque esperti di musica popolare contemporanea, in particolare di quella toscana, dei quali tre, tra cui il presidente, designati dalla Giunta regionale e due dal Consiglio regionale, espressi in modo da garantire la presenza delle minoranze consiliari;
b) due rappresentanti delle autonomie locali designati dal Consiglio delle Autonomie locali.

4. La Commissione dura in carica cinque anni, ha sede presso la Direzione generale politiche formative e beni culturali e per la sua attività si avvale delle strutture organizzative regionali competenti. Alla disciplina della sua organizzazione e funzionamento si provvede con deliberazione della Giunta regionale.

5. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale provvede ad acquisire le designazioni da parte del Consiglio delle Autonomie locali e, nei successivi trenta giorni, a costituire, con Decreto del Presidente della Giunta regionale, la Commissione. In caso di mancata designazione nei tempi previsti dalla richiesta, alle nomine provvede in via sostitutiva il Presidente della Giunta regionale.


Art. 6
Funzioni della Regione

1. Ai fini della presente legge, la Regione:
a) approva il Piano della  musica popolare contemporanea toscana, di    seguito denominato “Piano”;
b) realizza  i progetti di iniziativa regionale di cui all’articolo 11.


Art. 7
Funzioni delle Province

1.  Ai fini della presente legge, la Regione, le  Province:
a) concorrono alla definizione del Piano;
b) concorrono, impegnando risorse finanziarie proprie, alla  promozione e valorizzazione della musica popolare contemporanea  toscana, realizzata nel proprio ambito territoriale,  con il reperimento di  spazi e infrastrutture  adeguati per la ricerca, la produzione e  l’esecuzione musica popolare contemporanea toscana;
c) predispongono e gestiscono i progetti di propria competenza.


Art. 8
Funzioni dei Comuni

1.  Ai fini della presente legge, la Regione, i Comuni, singoli o associati:
a) concorrono alla definizione del Piano;
b) concorrono, impegnando risorse finanziarie proprie, alla promozione e valorizzazione della musica popolare contemporanea toscana, soprattutto di quella realizzata nel proprio ambito territoriale, con il reperimento di spazi e infrastrutture adeguati per la ricerca, la produzione e l’esecuzione musica popolare contemporanea toscana;
c) predispongono e gestiscono i progetti di propria competenza.


Art. 9
Piano della musica popolare contemporanea toscana

1. Il piano della musica popolare contemporanea toscana è lo strumento per la  programmazione e l'attuazione degli interventi di cui all’articolo 3.

2.  Il piano contiene:
a)  il quadro conoscitivo relativo agli interventi programmati dal piano stesso, anche articolato per singola provincia;
b)  le linee di indirizzo e gli obiettivi del piano, anche articolati per singola provincia;
c)  l'individuazione dei progetti di iniziativa regionale di cui all'articolo 11, le linee d'azione e gli obiettivi, nonché le specifiche modalità di attuazione di ciascuno di essi;
d)  la quota percentuale, sul totale dei finanziamenti, delle risorse assegnate ai progetti di iniziativa regionale e la quota percentuale, sul totale dei finanziamenti, delle risorse assegnate al sostegno degli interventi e dei progetti locali di cui all'articolo 12;
e)  gli obiettivi ed i requisiti degli interventi e dei progetti locali, nonché le modalità ed i tempi della loro predisposizione, presentazione e valutazione; 
f)  i criteri per la valutazione qualitativa ed economica dei progetti e le  modalità per l’assegnazione, l’erogazione e la rendicontazione dei fondi  regionali messi a disposizione a titolo di compartecipazione alle attività  inerenti la musica popolare contemporanea Toscana;
f)  la misura percentuale minima del concorso finanziario degli enti locali e degli altri soggetti, pubblici o privati, per la realizzazione dei progetti locali, nei diversi ambiti di intervento;
g)  i criteri e le modalità per il finanziamento regionale degli interventi per la creazione o l’utilizzo, previo adeguamento funzionale, delle strutture destinate alle attività di ricerca, produzione ed esecuzione della musica popolare contemporanea toscana;
h)  le modalità e gli standard tecnici per l'organizzazione e gestione dell'archivio elettronico della musica popolare contemporanea toscana;
i)  i criteri e le modalità per la realizzazione del sistema di monitoraggio e lo svolgimento delle attività ad esso correlate;
j)  gli indicatori per le verifiche di efficienza e di efficacia degli interventi;
k)  le forme del raccordo con altri piani e programmi regionali per gli aspetti di comune rilevanza;
 l) i parametri per l’individuazione dei soggetti che svolgono attività di  musica popolare contemporanea toscana con le finalità e nelle forme  previste dalla presente legge;
m) la definizione delle forme e delle procedure di collaborazione con enti  pubblici e privati e di partecipazione per la realizzazione delle attività e il  perseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge.


Art. 10
Procedure di approvazione e attuazione  del piano della musica popolare contemporanea toscana

1.  Il piano è approvato dal Consiglio regionale con le procedure e le modalità di cui alla l.r. 49/1999, come modificata dalla l.r. 61/2004.

2.  Il piano ha validità quinquennale, ed è soggetto ad eventuali aggiornamenti annuali e resta in ogni caso in vigore fino all'approvazione del programma regionale di sviluppo (PRS) della legislatura regionale successiva alla sua approvazione.

3.  La Giunta regionale provvede all'attuazione del piano nelle forme e con le modalità previste dall'articolo 10 bis della l.r. 49/1999, come modificata dalla l.r. 61/2004.

Art. 11
Progetti di iniziativa regionale

1.  I progetti di iniziativa regionale, annuali e pluriennali, sono gli strumenti con i quali la Giunta, in raccordo con la programmazione locale ai sensi dell'articolo 11 della l.r. 49/1999, svolge le attività direttamente funzionali a interessi o obiettivi di livello regionale e, in particolare:
a)  le attività di studio e ricerca funzionali allo sviluppo delle politiche regionali di cui alla presente legge;
b)  le attività a carattere sperimentale e innovativo in grado di produrre esperienze e modelli d'intervento riproducibili;
c)  le attività finalizzate al recupero degli squilibri sociali e territoriali;
d)  le attività che interessano una vasta platea di soggetti istituzionali o che riguardino ampie porzioni del territorio regionale.

2.  I progetti di iniziativa regionale sono approvati con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 12
Progetti locali

1.  I progetti locali, elaborati in conformità agli indirizzi ed agli obiettivi della programmazione regionale, sono espressione della programmazione territoriale relativamente agli ambiti indicati dal piano della musica popolare contemporanea toscana.

2.  I progetti locali sono predisposti nel rispetto dei principi, delle finalità e degli ambiti di intervento di cui rispettivamente agli articoli 1, 2 e 3.

3.  Le competenti strutture regionali, verificata la conformità dei progetti locali agli indirizzi del piano, approvano l'elenco delle domande ammesse ed assegnano i relativi finanziamenti.

Art. 13
Monitoraggio e valutazione

1.  La Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale, entro il 30 aprile di ogni anno, un documento di monitoraggio e valutazione, che descrive gli stati di realizzazione e i risultati dell'attuazione della legge e del piano relativamente all'anno precedente, con particolare attenzione alle valutazioni espresse dai destinatari degli interventi.

Art. 14
Norma finanziaria

1. Per il conseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge è autorizzata per il triennio 2008-2010 la spesa complessiva, cui si farà fronte con le relative leggi di bilancio, di euro 3.000.000,00, così ripartiti:
a) euro 1.000.000,00 per l’esercizio 2008;
b) euro 1.000.000,00 per l’esercizio 2009;
c) euro 1.000.000,00  per l’esercizio 2010

da iscrivere nella unità previsionale di base (UPB) di nuova istituzione “Spese per la promozione, valorizzazione e diffusione della musica popolare contemporanea toscana”.

2. Per gli anni successivi al 2010 si fa fronte con le relative leggi di bilancio.

Art. 15
Norme transitorie e finali

1. Le disposizioni della presente legge hanno efficacia dal 1° gennaio 2008.

2. In sede di prima attuazione della presente legge, la Giunta regionale trasmette al Consiglio la proposta del Piano annuale 2008 entro il 30 aprile 2008.

3. La Regione approva il Piano relativo al periodo 2009-2010 entro il mese di aprile 2009. 

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