"Tutela e valorizzazione delle Associazioni e delle Manifestazioni di rievocazione storica della Toscana"
Proposta di legge n. 108 del 14/06/2008
d'iniziativa dei consiglieri:
Bruna Giovannini, Ambra Giorgi, Fabiana Angiolini
Enzo Brogi, Severino Saccardi, Alessia Petraglia
Art. 1 Finalità
La Regione Toscana, in attuazione delle proprie finalità statutarie e nel rispetto delle normative statali, con la presente legge:
a. riconosce e tutela le Associazioni e le Manifestazioni di rievocazione storica della Toscana e ne valorizza il ruolo di promozione culturale, conoscenza storica del territorio, di sviluppo di forme di turismo compatibile, di crescita associazionistica anche in ambito sociale ed educativo;
b. dispone misure di sostegno e di promozione a favore delle Associazioni e delle Manifestazioni di rievocazione storica.
La Regione collabora con gli Enti locali ed altri soggetti pubblici e privati nel favorire il ricorso alle Associazioni e alle Manifestazioni di rievocazione storica quali soggetti di qualificata rappresentanza della Toscana in Italia e nel mondo.
Art. 2 Definizione
Sono considerate Associazioni di rievocazione storica tutte le Associazioni regolarmente costituite che hanno per fine la conservazione e la valorizzazione della storia del proprio territorio, rispettando i criteri di veridicità storica mediante le varie forme di espressione artistica, quali:
- l’arte della bandiera;
- la musica;
- la danza;
- il costume;
- le arti militari e le battaglie;
- i giochi ed i tornei;
- altre espressioni tipiche della tradizione popolare locale.
Art. 3 Istituzione dell’Albo regionale
1. La Regione istituisce presso la competente struttura della Giunta regionale l’Albo delle Associazioni e delle Manifestazioni di rievocazione storica della Toscana promosse e valorizzate da enti ed altri soggetti pubblici e privati.
2. Requisito per l’iscrizione all’Albo è la costituzione in associazione senza fini di lucro, attraverso specifico atto ai sensi del Codice Civile con finalità prevalenti rivolte alla valorizzazione della Manifestazione di rievocazione storica. Possono essere iscritte all’albo le associazioni che dimostrino di aver svolto un periodo di attività non inferiore a cinque anni.
3. Possono essere, altresì, iscritte all’albo le manifestazioni di rievocazione storica la cui titolarità risulti assegnata agli enti locali o ad altri soggetti pubblici o privati.
4. La domanda per ottenere l’iscrizione deve essere presentata dal legale rappresentante dell’associazione, corredata dalla seguente documentazione:
a. atto costitutivo e statuto;
b. relazione sull'origine della Manifestazione rievocativa e sui riferimenti al periodo storico che viene preso in considerazione;
c. documentazione fotografica;
d. bilancio dei due anni antecedenti alla data di presentazione della domanda di iscrizione;
e. parere del comune nel cui territorio ha sede la manifestazione.
5. La competenza della tenuta e dell’aggiornamento annuale dell’albo è affidata alle Amministrazioni provinciali; l’aggiornamento annuale è effettuato entro il 31 dicembre e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.
Art. 4 Istituzione del Comitato Regionale
La Regione riconosce e si avvale del Comitato Regionale delle Associazioni e delle Manifestazioni di Rievocazione Storica.
Il Comitato è composto da un Presidente, nominato dalla Regione e da dieci rappresentanti, uno per ciascuna Provincia, eletti dalla Assemblea Provinciale delle Associazioni e delle Manifestazioni storiche, iscritte all’albo di cui all’articolo 3, nel rispetto della parità di genere.
Il Comitato resta in carica per la durata della legislatura.
L’incarico di Presidente non può essere svolto per più di due legislature consecutive.
Le modalità di funzionamento del Comitato sono disciplinate da un apposito regolamento approvato con deliberazione della Giunta regionale entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
Art. 5 Ambiti e tipologia di intervento
1. La Regione assegna contributi alle Associazioni ed ai soggetti responsabili delle Manifestazioni di rievocazione storica per la realizzazione di pubblicazioni, ricerche, mostre, convegni, celebrazioni ed altre iniziative aventi la finalità di conoscere, tutelare, valorizzare, promuovere i valori della rievocazione storica come previsto dall’art. 1.
2. La Regione concede alle Associazioni e alle Manifestazioni di rievocazione storica iscritte all’Albo Regionale, di cui all’art. 3, contributi in conto capitale per la conservazione, il restauro e l’integrazione del patrimonio costumistico connesso all’attività sociale e nella loro piena disponibilità per almeno dieci anni.
3. La Regione, oltre alle forme di sostegno finanziario di cui ai precedenti commi 1 e 2, può fornire supporto tramite servizi e consulenze.
Art. 6 Azione di indirizzo e coordinamento
1. La Giunta Regionale, entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, predispone la proposta di programma pluriennale degli interventi e la trasmette al Consiglio regionale per l’approvazione.
2. Il programma contiene:
a) l’ammontare delle risorse disponibili per i contributi di cui al precedente articolo 5;
b) le procedure e i termini per la presentazione delle domande di contributo e del conseguente vincolo di non alienabilità del patrimonio di cui all’articolo 5, comma 2;
c) le forme e le modalità di rendicontazione da parte dei soggetti beneficiari dei contributi;
d) gli obiettivi e i contenuti progettuali degli interventi, nonché gli strumenti, le procedure, le modalità e l’entità dei finanziamenti per le diverse annualità.
3. Il programma pluriennale ha validità quinquennale e può essere aggiornato annualmente.
Art. 7 Relazione annuale
La Giunta regionale presenta annualmente alla competente commissione consiliare una relazione sull’attività svolta e sul livello di raggiungimento degli obiettivi della presente legge.
Art. 8 Beneficiari e finanziamenti
Le agevolazioni, nei limiti delle risorse individuate dal programma pluriennale degli interventi di cui all’articolo 6, sono concesse su presentazione di progetti da parte dei soggetti iscritti all’albo di cui all’articolo 3 della presente legge, corredati dal parere del comune nel cui territorio si svolge l’attività.
Art. 9 Norme finanziarie
1. Per l’attuazione della presente legge la spesa annuale è determinata con la legge di bilancio regionale, concordemente alle linee programmatiche previste dal programma pluriennale.
2. Nello stato di previsione della spesa per l’anno finanziario 2007, sono istituiti i seguenti capitoli di spesa:
a) contributi per le Associazioni e le Manifestazioni di rievocazione storica per la realizzazione di pubblicazioni, ricerche, mostre, convegni, celebrazioni ed altre iniziative aventi la finalità di conoscere, tutelare, valorizzare, promuovere i valori della rievocazione storica come previsto dall’articolo 1;
b) contributi in conto capitale per le Associazioni e le Manifestazioni di rievocazione storica iscritte all’Albo Regionale di cui all’articolo 3, per la conservazione, il restauro e l’integrazione del patrimonio costumistico connesso all’attività sociale e nella loro piena disponibilità per almeno dieci anni.
Presentata dai Consiglieri
Bruna Giovannini, Ambra Giorgi, Fabiana Angiolini, Enzo Brogi, Severino Saccardi, Alessia Petraglia |