Disposizioni per il sostegno alla diffusione della cinematografia di qualita' in Toscana
Proposta di legge n. 36 del 09/04/2008
ad iniziativa dei consiglieri:
Pier Paolo Tognocchi, Enzo Brogi, Fabiana Angiolini, Giuliana Baudone, Severino Saccardi, Stefania Fuscagni, Alessia Petraglia, Aldo Manetti, Edoardo Bruno, Giancarlo Tei, Mario Lupi, Jacopo Maria Ferri, Marco Carraresi.
Articolo 1: Oggetto e Finalità
Articolo 2: Definizioni
Articolo 3: Contributi a favore delle associazioni senza fini di lucro per la diffusione del cinema di qualità
Articolo 4: Sostegno alle imprese esercenti la gestione delle sale cinematografiche
Articolo 5: Interventi di sostegno alla pubblicità delle programmazioni di qualità
Articolo 6: Ruolo della Commissione Artistica Consultiva per lo Spettacolo
Articolo 7: Disposizioni transitorie
Articolo 8: Norma finanziaria
Articolo 1
Oggetto e Finalità
1. Nell’ambito del perseguimento delle finalità principali previste dallo Statuto, con la presente legge la Regione interviene a sostegno di una migliore diffusione della cinematografia di qualità in Toscana, riconoscendo nel migliore accesso alla fruizione di tale forma d’arte visiva un bisogno individuale e un valore collettivo, dunque da favorire ai sensi dell’articolo 4, comma 1 lettera b) della carta statutaria regionale.
2. L’intervento di cui al comma 1 si realizza mediante la predisposizione di strumenti agevolativi, anche di natura finanziaria, a favore di:
- associazioni senza fini di lucro con riconoscimento della natura giuridica privata secondo le disposizioni di cui alla Legge Regionale 24 aprile 2004, n. 19 e del Regolamento regionale 31/R del 17 luglio 2001, con finalità principale desumibile dallo statuto di promozione e diffusione del cinema di qualità così come definito dalla presente legge;
- imprese esercenti la gestione di sale cinematografiche in possesso dei requisiti di cui ai successivi articoli.
3. L’intervento regionale di cui alla presente legge è inoltre funzionale al mantenimento in particolari porzioni del territorio di sale cinematografiche, viste quale strumento idoneo a rafforzare la vita civile e sociale delle comunità locali e a contrastare i processi di degrado urbano.
Articolo 2
Definizioni
1. Ai fini della presente legge si intendono:
i- per decreto legislativo il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 relativo a “Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, a norma dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”;
ii – per cinema di qualità i lungometraggi, così come definiti dall’articolo 2 commi 2, 5 e 6 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28;
iii – per sala cinematografica, esclusivamente uno spazio chiuso dotato di uno schermo, adibito a pubblico spettacolo cinematografico, così come definita alla lettera a), comma 1, articolo 2 del D.P.G.R. 30 marzo 2005, n. 42/R, relativo a: “Regolamento di attuazione della legge regionale 27 dicembre 2004, n. 78 (Disposizioni in materia di autorizzazione all’esercizio cinematografico”;
iv – per imprese esercenti la gestione di sale cinematografiche i soggetti imprenditoriali, anche sotto forma di società di capitali, regolarmente iscritti nei registri delle imprese,
v – per centro storico l'area classificata dallo strumento urbanistico comunale come zona A ai sensi della normativa urbanistica nazionale e regionale vigente, così come disposto dall’articolo 2, comma 1, lettera m) del D.P.G.R. 16 marzo 2004, n. 17/R, relativo a: “Regolamento di attuazione della legge regionale 17 maggio 1999, n. 28”,
vi – per comuni disagiati i comuni di cui beneficiari dei contributi di cui all’articolo 4 della legge regionale 27 luglio 2004, n. 39, relativa a: “Norme a favore dei comuni montani e dei piccoli comuni in situazioni di disagio”.
Articolo 3
Contributi a favore delle associazioni senza fini di lucro per la diffusione del cinema di qualità
1. Nell’ambito delle misure di sostegno regionali alle attività operative nel settore dello spettacolo, previste dalla legge regionale 28 marzo 2000 n. 45 (Norme in materia di promozione delle attività nel settore dello spettacolo in Toscana) la Regione eroga annualmente contributi alle associazioni senza fini di lucro di cui al comma 2 dell’articolo 1 della presente legge, finalizzati a sostenere la diffusione al pubblico di prodotti di cinema di qualità mediante la loro proiezione nell’ambito di apposita sala cinematografica così come divinità all’articolo 2 della presente legge.
2. I contributi di cui al precedente comma 1 sono messi a bando con modalità, procedure e tempi previsti da specifiche disposizioni contenute nel piano triennale regionale per lo spettacolo di cui alla richiamata LR 45/00. La richiesta di contributi avviene mediante la presentazione di un dettagliato programma delle attività da realizzare e per le quali è avanzata domanda di contributo.
3. I contributi di cui al presente articolo sono destinati a sostenere la diffusione di lungometraggi di interesse culturale così come certificati ai sensi del decreto legislativo che non abbiano beneficiato di alcun giorno di programmazione o la cui programmazione sia avvenuta in poche sale e per pochissimi giorni nell’anno solare precedente a quello di erogazione dei contributi medesimi e antecedentemente, mediante il sostegno alla copertura dei costi di noleggio delle pellicole, dei costi di gestione della sala cinematografica posseduta o eventualmente assunta in gestione, ivi compresi i costi di affitto di spazi e macchinari quando non assistiti dalle provvidenze e dalle agevolazioni specificamente dedicate ai sensi del decreto legislativo a valere sul fondo per la produzione, la distribuzione, l’esercizio e le industrie tecniche istituto presso il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, della produzione e diffusione di materiale informativo e pubblicitario le proiezioni e l’attività realizzata, ancorché collaterale, come dibattiti, mostre e proiezioni riservate a classi di scuole di primo e secondo grado. L’entità del contributo è determinata nell’ambito dello strumento di pianificazione di cui alla LR 45/00.
4. L’accesso ai contributi di cui al presente articolo è concesso a quelle associazioni che non consentono la visione delle proiezioni organizzate e gestite esclusivamente ai propri associati. Tale carattere di generalità dell’utenza legittima pertanto per le stesse la richiesta al pubblico di un contributo economico quale concorso alle spese, da assoggettare al regime delle dazioni e/o erogazioni liberali, che può essere quantitativamente predeterminato in misura massima al costo di organizzazione della proiezione, ivi compresi i costi giornalieri di gestione fissa delle strutture e degli impianti, suddiviso per il numero di posti disponibili per la visione, al netto dei contributi regionali di cui al presente comma.Tale contributo può costituire titolo abilitativo esclusivo ala visione della proiezione.
5. Assumo titolo prioritario nella concessione dei contributi di cui al presente articoli quei programmi di attività delle associazioni di cui al comma 1 che presentino uno o più dei seguenti requisiti.
a) proiezione di cinema di qualità realizzato con il concorso di Toscana Film Commission, la struttura pubblica regionale progettata e realizzata dalla Regione Toscana per la promozione della Toscana come set e delle sue risorse umane e tecniche presso le produzioni cinematografiche, televisive e pubblicitarie,
b) localizzazione della sala cinematografica in un centro storico o nel territorio di un comune disagiato, così come definiti all’articolo 2 della presente legge, con priorità per quelle inattive da almeno due anni,
c) prevalenza di persone sotto i 25 anni nell’elenco dei soci dell’associazione proponente il programma. L’assegnazione della rappresentanza legale dell’associazione a persona sotto i 25 anni è titolo ulteriormente agevolativo.
6. In sede di definizione nell’ambito del piano triennale regionale per lo spettacolo di cui alla LR 45/00 delle modalità, dei tempi, delle procedure per l’erogazione dei contributi di cui al presente articolo e dell’entità degli stessi, la Regione quantifica i tetti massimi di giorni di proiezione, di sale dove è avvenuta la proiezione, di numero di spettatori paganti certificati oltre i quali la proiezione del film di qualità non dà titolarità di accesso ai contributi di cui alla presente legge. Contestualmente la Regione indica la percentuale minima di giorni di proiezione delle predette produzioni rispetto al totale della programmazione effettuata su base annua da rispettare per l’accesso ai benefici di cui al presente articolo.
7. Al fine di assumere le decisioni di cui al precedente comma 6 e di consentire agli aspiranti al contributo di progettare una programmazione confacente alle disposizioni regionali in materia di erogazione dei contributi di cui al presente articolo, la Regione incarica con apposito atto deliberativo della Giunta regionale, da adottare entro 120 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Mediateca regionale toscana a stipulare una convenzione con l’Osservatorio dello Spettacolo operante presso il Dipartimento per lo Spettacolo e lo Sport del Ministero per i Beni e le Attività Culturali ai sensi del D.P.R. 8 agosto 2004, n. 173 (Regolamento di organizzazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali) finalizzata ad acquisire i dati relativi alla diffusione e visione dei film di qualità così come definiti dalla presente legge. La Mediateca regionale toscana è incaricata altresì di organizza, gestire ed aggiornare annualmente un apposito registro, consultabile nel proprio sito internet, dal quale sia possibile evincere l’elenco dei film di qualità, coi i giorni e le sedi di programmazione e i relativi incassi, la cui proiezione nel circuito delle sale cinematografiche sia avvenuta e conclusa entro il 31 dicembre dell’anno precedente.
Articolo 4
Sostegno alle imprese esercenti la gestione delle sale cinematografiche
1. Al fine di sostenere la permanenza e l’ammodernamento strutturale e tecnologico di sale cinematografiche collocate nell’ambito dei centri storici e dei comuni disagiati, la Regione interviene con la presente legge anche a sostegno delle imprese esercenti la gestione di sale cinematografiche così come definite al punto iv) del comma 1 del precedente articolo 2.
2. Il sostegno di cui al comma 1 si realizza mediante la prestazione di garanzie sussidiarie alle imprese che intendono accedere ai benefici di cui all’articolo 12 (Fondo per la produzione, la distribuzione, l’esercizio e le industria tecniche) comma 1 lettera c) del decreto legislativo, così come puntualmente dettagliati nel capo I del D.M. 10 giugno 2004, relativo a “Modalità tecniche per il sostegno all’esercizio ed alle industrie tecniche cinematografiche”, relativamente a:
a) erogazione di contributi in conto interessi per il ripristino di sale inattive di cui alla lettera a dell’articolo 1 comma 1 del D.M 10 giugno 2004 (Modalità tecniche per il sostegno all’esercizio ed alle industrie tecniche cinematografiche), con l’esclusione dell’acquisto di locali per l’esercizio cinematografico e per i servizi connessi che producano l’aumento della capienza autorizzata della sala cinematografica;
b) erogazione contributi in conto interessi per la ristrutturazione e l’adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche esistenti e per l’installazione, la ristrutturazione ed il rinnovo delle apparecchiature e degli impianti e servizi accessori alle sale di cui alle lettere c e d dell’articolo 1 comma 1 del D.M 10 giugno 2004;
con l’esclusione di quei benefici concessi per la trasformazione di sala cinematografica in multisala, e fatto salvo l’impegno delle imprese beneficiare a garantire la programmazione di produzioni di cinema di qualità come definito al precedente articolo 2, comma 1, punto ii) per un numero di giornate non inferiore al 30% del totale annuo dei giorni di programmazione.
3. La garanzia prestata per singolo intervento non può superare i costi massimi dichiarati ammissibili per l’erogazione dei contributi di cui al DM 10 giugno 2004, articolo 3, comma 1 lettere b) e d), e cioè:
a) per le agevolazioni sub lettera a) del precedente comma 2, 930.000,00 euro, elevabile a 1.116.000,00 euro nel caso in cui gli investimenti includano l’acquisto dell’immobile da ripristinare e/o adattare;
b) per le agevolazioni sub lettera b) del precedente comma 2, 675.000 euro
4. La Giunta regionale, entro 120 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, con proprio atto deliberativo provvede a istituire presso Fidi Toscana SpA un fondo di rotazione finalizzato al finanziamento delle garanzie di cui ai commi precedenti, definendo contestualmente tempi, modalità e procedure per l’accesso ai benefici di cui al presente articolo, per le attività di vigilanza e controllo sul rispetto dei requisiti richiesti per l’erogazione dell’agevolazione integrativa e per il suo eventuale ritiro.
5. Il fondo di cui al precedente comma è alimentato, in prima istanza, con una dotazione di 2.000.000,00 di euro, da reperire sul bilancio di previsione per l’anno corrente secondo le modalità di cui al successivo articolo 6. Per le annualità successive il fondo è alimentato dagli smobilizzi delle somme stanziate a favore degli interventi ammessi alle agevolazioni e da ulteriori specifici stanziamenti di bilancio.
6. L’assunzione complessiva degli impegni conseguenti all’attivazione delle agevolazioni di cui al presente articolo non può essere superiore all’ammontare delle disponibilità del fondo di rotazione moltiplicato venti.
7. L’accesso alle agevolazioni di cui al presente articolo viene riconosciuto prioritariamente a quelle imprese che dedichino più del 50% della propria programmazione annua alla diffusione di produzioni di cinema di qualità così come definito dalla presente legge. A tale scopo, la documentazione da produrre per l’accesso ai benefici di cui al presente articolo così come definita dall’atto deliberativo della Giunta regionale di cui al precedente comma 4 deve includere il programma delle pellicole che si intendono diffondere nell’anno di presentazione della domanda di agevolazione. Tale dichiarazione deve essere prodotta alla regione toscana, secondo tempi e modalità definite nella stessa delibera di Giunta di cui al precedente comma 4, a scadenza annuale per tutto il tempo di vigenza della prestazione di garanzia.
Articolo 5
Interventi di sostegno alla pubblicità delle programmazioni di qualità
1. Alle imprese esercenti la gestione delle sale cinematografiche beneficiare delle agevolazioni di cui al precedente articolo 4 possono essere erogati contributi a fondo perduti finalizzati alla parziale copertura dei costi di pubblicità delle programmazioni di qualità proposte al pubblico e in base alle quali è stata decretata l’ammissione al sostegno regionale.
2. I costi di pubblicità per i quali è consentita l’erogazione dei contributi di cui al presente articolo sono quelli relativi alla realizzazione di materiale pubblicitario, sia in veste grafica che di audiovisivo, e alla loro diffusione su:
a) la stampa quotidiana e periodica a diffusione regionale
b) le emittenti radiotelevisive commerciali con sede sociale, operativa e prevalente o esclusiva diffusione delle trasmissioni nel territorio regionale
3. La Giunta regionale, con proprio atto deliberativo da adottare entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, definisce l’entità dei contributi per ogni singolo intervento, tempi e modalità di presentazione delle istanze da parte dei soggetti potenzialmente beneficiari e dell’erogazione dei contributi, modalità e titolarità delle funzioni di controllo e di vigilanza sul corretto impiego delle risorse.
4. Nell’esercizio delle funzioni di vigilanza sul corretto impiego delle risorse, e più specificamente sulla rispondenza dei messaggi realizzati e diffusi col contributo regionale all’effettiva programmazione di qualità prevista e parte integrante e sostanziale della documentazione attestante la sussistenza dei requisiti per l’accesso alle agevolazioni di cui all’articolo 4, la Giunta regionale si avvale del Corecom, il comitato regionale per le comunicazioni, ai sensi di quanto disposto all’articolo 29, comma 1, lettera a), punto 5 della Legge Regionale 25 giugno 2002, n. 22 (Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato regionale per le comunicazioni).
5. In sede di prima applicazione per il finanziamento delle iniziative di cui al presente articolo è stanziata con le modalità di cui al successivo articolo 8 una dotazione finanziaria di € 250.000,00.
Articolo 6
Ruolo della Commissione Artistica Consultiva per lo Spettacolo
1. Ai fini della valutazione della congruenza fra la programmazione delle pellicole cinematografiche prevista e i programmi di attività e le finalità della presente legge e della sussistenza dei requisiti per l’accesso prioritario alle agevolazioni così come previsto dagli articoli precedenti in ordine all’ammissione dei benefici di cui alla presente legge, la Regione si avvale della Commissione Artistica Consultiva per lo Spettacolo, costituita ai sensi dell’articolo 7 della legge regionale 28 marzo 2000, n. 45.
2. Gli atti deliberativi di cui agli articoli precedenti relativi all’attuazione delle agevolazioni di cui alla presente legge dispongono anche in ordine alle modalità di intervento della Commissione nel processo valutativo delle istanze presentate.
Articolo 7
Disposizioni transitorie
1. Al fine di consentire la rapida attivazione delle misure di cui all’articolo 3 della presente legge a favore delle associazioni senza fini di lucro impegnate nella diffusione del cinema di qualità, la Giunta Regionale, entro il 31 dicembre dell’anno di entrata in vigore della presente legge, sottopone all’approvazione del Consiglio Regionale una modifica al vigente piano triennale dello spettacolo di cui alla LR 45/00, fatto salvo il caso che la vigenza del suddetto piano non vada a scadenza naturale il successivo 1° gennaio.
Articolo 8
Norma finanziaria
1. Per l’attuazione degli interventi di cui alla presente legge sono destinati 3.250.000,00 di euro a valere sul bilancio di previsione della Regione Toscana.
2. Le risorse di cui al precedente comma 1 risultano dalla seguente variazione agli stanziamenti di spesa a valere sul bilancio di previsione 2005:
UPB Spesa Descrizione In aumento In diminuzione
631 Promozione e sviluppo della cultura – spese correnti 1.250.000,00
632 Promozione e sviluppo della cultura – spese di investimento 2.000.000,00
741 Fondi – spese correnti 1.250.000,00
743 Fondi – spese di investimento 2.000.000,00 |