Istituzione del Memory Day.
Per una nuova cultura globale dello sviluppo umano
Proposta di legge n. 262 del 05/03/2008
ad iniziativa dei consiglieri:
Pier Paolo Tognocchi, Severino Saccardi, Ambra Giorgi, Maurizio Bianconi, Jacopo Ferri, Alessandro Antichi, Diego Ciulli, Daniela Belliti, Gianluca Parrini, Fabiana Angiolini, Luca Palo Titoni, Monica Sgherri, Alessia Petraglia, Mario Lupi, Erasmo D’angelis, Piero Pizzi, Pieraldo Ciucchi, Marco Carraresi, Stefania Fuscagni, Nicola Danti, Enzo Brogi
Articolo 1
Oggetto e finalità
1. La Regione Toscana, in coerenza con il suo storico impegno nel campo dei diritti umani, con la presente legge istituisce il Memory Day, quale giornata della memoria dei morti per fame e per sete, la cui celebrazione si tiene il 21 dicembre di ogni anno, ricorrenza di del giorno in cui Madre Teresa, nel 1948, scopre e visita, nei sobborghi di Calcutta, i bambini che muoiono per fame e decide di dedicare la sua vita ai più poveri tra i poveri.
2. Il Memory Day è l’occasione solenne per ricordare le vittime della mancanza di cibo e di acqua annualmente decedute in tutto il mondo, vera e propria tragedia ancora presente nel nostro tempo, per sensibilizzare i cittadini toscani sulle cause di tali inconcepibili decessi, per educare le giovani generazioni ai valori della solidarietà, dei diritti (a partire dal diritto primario alla vita) e della condivisione dei beni e delle risorse e della loro equa distribuzione a beneficio di tutti.
3. Il perseguimento delle finalità di cui al comma 2 avviene anche mediante la realizzazione di eventi, iniziative ed attività dedicati alla coltivazione della memoria, alla riflessione sulle cause delle morti per fame e per degli strumenti per il superamento delle stesse, al sostegno al superamento delle situazioni di fatto che generano tali tragedie.
Articolo 2
Programmazione delle iniziative per la celebrazione del Memory day
1. Il Memory Day viene celebrato annualmente dalla Regione Toscana, anche di concerto con gli enti locali, le istituzioni scolastiche presenti sul territorio, il mondo dell’associazionismo di volontariato o comunque della sussidiarietà sociale di cui all’articolo 59 dello Statuto, anche attraverso l’adozione di iniziative specifiche nel campo della solidarietà verso le vittime della fame e della sete nel mondo, nonché di educazione al consumo consapevole, alla tutela delle risorse essenziali e alla loro condivisione, alla cultura dei diritti, alla giustizia sociale ed economica.
2. Le iniziative di cui al comma 1 sono definite nell’ambito di uno specifico programma, approvato dal Consiglio Regionale su proposta della Giunta Regionale, acquisito il parere del Comitato di cui all’articolo 3 entro il 31 marzo dell’anno relativo allo svolgimento delle iniziative medesime .
3. Il programma di cui al comma 2 può richiamare anche iniziative ed interventi già previsti negli strumenti della programmazione ordinaria settoriale della Regione di cui alla legge regionale 11 agosto 1999 n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale) allorquando, anche per esplicito giudizio del Comitato di cui all’articolo 3, essi rivestano particolare interesse per il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 1 comma 2.
4. La proposta di programma di cui al comma 2, deliberata dalla Giunta regionale sotto forma di proposta di deliberazione al Consiglio, è redatta acquisite le indicazioni dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale. A tal fine l’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale si impegna a procedere alla formulazione delle indicazioni di competenza entro e non oltre il 31 gennaio, al fine di consentire al Consiglio regionale stesso l’adozione del programma nei termini di cui al comma 2.
Articolo 3
Comitato regionale per il Memory Day
1. Presso la Presidenza della Giunta regionale è costituito il Comitato del Memory Day finalizzato a contribuire alla definizione delle iniziative e delle attività d assumere nel programma di cui all’articolo 2 per la celebrazione della ricorrenza, mediante proposte e pareri da rendere ai soggetti titolari dei poteri di iniziativa cos’ì come indicati all’articolo 3.
2. Il Comitato è costituito da soggetti esperti o rappresentativi dei settori della cooperazione internazionale, dell’educazione e dell’istruzione, del volontariato, in numero complessivamente non superiore a quindici, scelti congiuntamente dai Presidenti della Giunta regionale e del Consiglio Regionale e nominati con decreto del presidente della Giunta regionale.
3. Il Comitato è presieduto dai presidenti di Giunta regionale e Consiglio regionale, o rispettivamente dall’Assessore e dal Consigliere formalmente da questi delegati con decreto presidenziale.
4. Il Comitato può essere sempre riunito ai fini della definizione delle proposte di attività ed iniziative da inserire nel programma delle attività per la “Giornata”, e comunque obbligatoriamente ai fini della valutazione della proposta di programma che la Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 2 comma 2, è obbligata a sottoporre annualmente al Consiglio Regionale ai fini dell’adozione da parte di questo entro la scadenza del 31 marzo.
5. Ai membri del comitato non è riconosciuta alcuna indennità, fatto salvo il rimborso spese di trasporto, con riferimento al collegamento fra il rispettivo domicilio e la sede di riunione del comitato, per la partecipazione alle riunioni del suddetto nei limiti e nelle modalità previste per i Dirigenti della Giunta regionale.
Articolo 4
Decorrenza dei termini e disposizioni finanziarie
1. Gli effetti di cui alla presente legge decorrono, fatta salva la nomina del Comitato di cui all’articolo 3 e compresa la prima convocazione del comitato, da realizzarsi entro novanta giorni dall’entrata in vigore del provvedimento, a partire dal 1° gennaio successivo alla data di approvazione della presente legge.
2. Conseguentemente, la copertura finanziaria degli interventi di cui alla presente legge è demandata alla legge di bilancio relativa all’anno di competenza degli stessi. |