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Per la messa al bando delle Cluster bombs, per rifinanziamento del fondo umanitario per lo sminamento istituito con legge 58/2001 e per il rispetto degli impegni sottoscritti con le Convenzioni di Ottawa e Oslo
Mozione n. 764 del 11 marzo 2009

Il Consiglio Regionale

ricordando - che il 1° marzo 2009 si è celebrato  il X anniversario dell’entrata in vigore della Convenzione di Ottawa per la messa al bando delle mine antipersona;
- che il 4 aprile 2009 si svolgerà la IV giornata internazionale per la sensibilizzazione sul problema delle mine e sostegno alla mine action delle Nazioni Unite;
-   che dal 30 novembre al 4 dicembre 2009 a Cartagena, in Colombia, avrà luogo la seconda importante conferenza di revisione della Convenzione di Ottawa;
- che il 28 maggio 2008, l’Assemblea del Senato, in sede di discussione delle mozioni e , sulla messa al bando delle bombe a grappolo, ha approvato all’unanimità l'ordine del giorno G1 a sostegno del Processo di Oslo per il raggiungimento della messa al bando delle bombe cluster e per l'attuazione degli impegni umanitari correlati a tale riconoscimento;
- che le mine “antipersone” e le cluster bombs costituiscono una delle più immorali forme di armi convenzionali poiché colpiscono nell’85% dei casi la popolazione civile e rimangono attive per oltre 50 anni dalla fine dei conflitti, provocando ogni anno la morte o  il ferimento di quasi 20 mila persone, di cui il 20% bambini;
-  che almeno 90 Paesi – soprattutto nel Sud del mondo – sono infestati da mine anti persona, cluster bombs ed altri residuati bellici inesplosi che provocano effetti disastrosi e permanenti sull’agricoltura, sull’ambiente, sulla economia, sulla salute e sullo sviluppo delle popolazioni già impoverite da altri fattori;
-  che l’Italia è stata tra i leader mondiali nella produzione di tali ordigni e che la presenza di mine italiane in Paesi quali Afghanistan, Angola, Cambogia, El Salvador, Irak, Mozambico, Nicaragua, Somalia, Ex Jugoslavia continua a mettere in pericolo la popolazione civile ed ad ostacolare la ripresa post bellica;

rilevando
- che le bombe a grappolo, per le loro caratteristiche intrinseche, tra cui quelle di diffusione di centinaia di submunizioni su un'ampia superficie e di instabilità delle submunizioni inesplose, rendono difficile se non impossibile rispettare le norme di diritto internazionale umanitario previste a protezione delle popolazioni civili;
-  che le bombe a grappolo hanno un impatto umanitario assimilabile a quello delle mine “antipersona”, e, in particolare, che le submunizioni sono causa di un elevato numero di incidenti mortali, soprattutto fra i bambini che sono attratti dalla loro forma e colore;
- che i più recenti dati statistici forniti da organizzazioni umanitarie internazionali, evidenziano che il 98 per cento delle persone rimaste uccise, ferite o mutilate a causa delle bombe a grappolo è rappresentato da civili e un quarto di questi è costituito da bambini;
- gran parte delle persone sopravvissute all'esplosione delle submunizioni versano in gravi condizioni di disabilità e di conseguente emarginazione sociale;
-  che gli ordigni inesplosi rappresentano un serio ostacolo allo sviluppo dei Paesi che sono stati e sono teatro di conflitti e inficiano il raggiungimento degli obiettivi del "Millennio" ed in particolare quelli relativi al debellamento della povertà;
-  che la diffusione sul suolo di ordigni inesplosi si è aggravata con l’utilizzo di munizioni cluster in tutti i più recenti conflitti;
- che gli esempi più recenti dell'utilizzo delle cluster bomb  (che si sono registrati in Libano, dove secondo stime dell'ONU sono rimasti sul terreno circa 100.000 ordigni inesplosi, con potenziale effetto devastante sulla popolazione civile, in Georgia, e secondo alcune recenti denunce in attesa di conferme nello Sri Lanka) ne confermano gli effetti intollerabili;

sottolineando
-  che il 30 maggio 2008 a Dublino è stato raggiunto un accordo sul testo della Convenzione di Oslo sottoscritto il 3 dicembre 2008 da 95 Paesi e contestualmente ratificato da Irlanda, Norvegia, Santa Sede e Sudan;
-  che il 3 dicembre 2008 l’Italia ha sottoscritto tale Convenzione impegnandosi formalmente ad una sua rapida ratifica e ad onorare gli impegni umanitari ad essa connessi e correlati;
- che le convenzioni di Ottawa e di Oslo in realtà si rafforzano reciprocamente avendo come obiettivo la messa al bando delle armi con effetti indiscriminati e la salvaguardia delle popolazioni di civili in tempi di conflitto e post-conflitto;
- che la Convenzione di Oslo, così come la Convenzione di Ottawa, oltre alla distruzione degli stock, la proibizione del commercio e il blocco della produzione e dell’uso di questo sistema d’arma, impegna i sottoscrittori a numerosi ed urgenti adempimenti come l’immediata assistenza alle vittime, la prevenzione dal rischio per le popolazioni attraverso programmi di risk education, al reinserimento socio-economico delle vittime ed all'attuazione dei programmi di bonifica umanitaria;
- che la Convenzione di Oslo, riscrivendo un capitolo del diritto umanitario, identifica come “vittima” non solo il singolo individuo ma la sua famiglia e la comunità di appartenenza estendendo il concetto grazie all’esperienza maturata durante gli interventi umanitari di mine action;
-  che le suddette convezioni si perfezionano e rafforzano in relazione alla Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, e del suo I protocollo, ancora non ratificata dal nostro Paese;
-  che il Fondo per lo sminamento umanitario risponde a linee guida e parametri che sono alla base delle predette convenzioni, e  che le risorse ad esso assegnate sono strettamente correlate a priorità umanitarie, permettendo la continuità dell’azione, la programmazione, il monitoraggio e la valutazione di progetti e programmi di competenza dell'Italia;
- che,  a differenza di altri stanziamenti che possono essere destinati a progetti di mine action, il Fondo per lo sminamento umanitario agisce su linee guida e criteri strettamente modellati sulla Convezione di Ottawa e risponde chiaramente alla logica ed allo sviluppo degli impegni sottoscritti anche con la convenzione di Oslo;
- che  le azioni di bonifica umanitaria e le altre azioni di mine action cui il Fondo era destinato non discriminano tra mine antipersona, cluster bombs, submunizioni cluster ed altri ordigni inesplosi (ERW);

ricordando infine
come il Governo nel dicembre scorso, in sede di discussione al Senato sulla Finanziaria 2009, si sia impegnato a risolvere le problematiche relative ai fondi da dedicare ad attività umanitarie derivanti dagli obblighi sottoscritti anche con la firma della convenzione di Oslo;

impegna
la Giunta Regionale a sostenere, negli ambiti che le competono, le politiche finalizzate alla messa al bando delle cluster bombs e al sostegno delle azioni di sminamento e di bonifica umanitaria nelle zone del mondo in cui, in conseguenza di situazioni di conflitto,  tali operazioni si rendano necessarie

chiedeal Parlamento ad agire urgentemente  affinché nell’ambito della cooperazione umanitaria siano reperiti fondi per i  finanziamenti destinati al Fondo per lo sminamento umanitario di cui alla legge 7 marzo 2001, n. 58, in misura adeguata alle effettive necessità  umanitarie e agli impegni sottoscritti con le Convenzioni di Ottawa e Oslo.


Severino Saccardi                             Daniela Belliti
Eduardo Bruno                                  Alessia Petraglia
Diego Ciulli                                         Nicola Danti
Rosanna Pugnalini                           Mario Lupi
Vittorio Bugli                                     Giancarlo Tei
Monica Sgherri                                  Enzo Brogi
Marco Montemagni

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